Contributi alle scuole d’infanzia non statali per le spese di gestione

Contributi alle scuole d’infanzia non statali per le spese di gestione
Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 art.3 lett.c e successive modificazioni

Dove rivolgersi:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio istruzione
Settore diritto allo studio e offerta formativa
Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari
Tel:070/6064197 Fax:070/6064965
Email:
Indirizzo emailpi.istruzione@regione.sardegna.it

Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari
Tel:070/6067040 Fax:070/6064291
Email:
Indirizzo emailpi.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
Scuole d’infanzia non statali che:
a) abbiano funzionato, in regola con le disposizioni in vigore, almeno per tutto il precedente anno scolastico;
b) accolgano minori che abbiano compiuto i tre anni di età o li compiano entro la data stabilita dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica per l’anno scolastico di riferimento e non abbiano ancora raggiunto l’età per l’iscrizione alla scuola primaria (1);
c) abbiano il riconoscimento di “scuola paritaria” da parte del MIUR;
d) attuino programmi secondo quanto previsto dalle norme sulla scuola dell’infanzia;
e) operino nel rispetto delle norme in vigore sull’autonomia scolastica e garantiscano la partecipazione democratica a genitori e insegnanti;
f) garantiscano il funzionamento per la durata dell’anno scolastico e un orario di apertura giornaliera non inferiore a quello delle scuole dell’infanzia statali;
g) dispongano nel proprio organico di insegnanti in possesso di titolo specifico, secondo quanto previsto dalla normativa sul sistema pubblico dell’istruzione;
h) operino, per l’attuazione dei servizi di trasporto, mensa, acquisto materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, nel rispetto dei criteri in vigore, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/6 del 3.2.2000;
i) funzionino con sezioni aventi un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25.
Per le sezioni frequentate da minori portatori di gravi disabilità, certificati dalle competenti autorità sanitarie secondo le modalità previste dalla normativa sul sistema pubblico dell’istruzione, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 10 e un massimo di 20 in relazione anche alla gravità della disabilità.
Eventuali deroghe potranno essere valutate da parte dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione al superamento:
1) del limite massimo (25 alunni) qualora sia accertata l’impossibilità di costituire un’altra sezione: il limite non superabile in ogni caso è di 30 alunni per sezione;
2) del limite minimo di 10 alunni per scuola, con unica sezione, situate in località prive di altre scuole dell’infanzia statali e non statali.
Requisiti:
a) qualificazione prevista dalla legge n. 62/2000 e successivi decreti ministeriali attuativi;
b) pubblicità dei bilanci;
c) rispetto dei contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e dei relativi obblighi contributivi previdenziali e fiscali;
d) accettazione, senza alcuna discriminazione, di tutti gli alunni che ne facciano richiesta nei limiti della capienza;
e) rispetto della libertà di insegnamento;
f) essere in regola con la rendicontazione dei contributi assegnati negli anni precedenti dalla Regione o dalla Provincia.
Il possesso di tutti i requisiti di accesso dovrà essere attestato mediante autocertificazione dal rappresentante legale della scuola.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di riapertura delle scuole
Termini di presentazione:
Il termine per l’integrazione delle domande relative all’anno scolastico 2012-2013 e già presentate all’Amministrazione provinciale competente è scaduto il 30 settembre 2012.
Per gli anni scolastici successivi il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio.
Il rendiconto delle spese di gestione sostenute dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento deve essere presentato entro il successivo 31 dicembre.
Documentazione:
Domanda di contributo in bollo (salvo i soggetti che usufruiscono dell’esenzione) e fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola con allegati i seguenti documenti:
a) preventivo relativo alle spese di gestione, firmato dal legale rappresentante della scuola, riferito all’anno scolastico per cui si chiede il contributo, nel quale dovranno essere riportate le spese ammissibili che la scuola sosterrà per l’erogazione del servizio;
b) certificazione relativa alla posizione giuridica posseduta dall’ente gestore della scuola (per le ditte individuali: certificato d’iscrizione al registro ditte rilasciato dalla Camera di commercio di appartenenza; per le società ed enti di fatto: certificato di iscrizione al registro ditte, rilasciato dalla Camera di commercio di appartenenza, dal quale risulti che la società è attiva; per gli enti religiosi con riconoscimento civile: certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l’iscrizione al registro delle persone giuridiche e il rappresentante legale; per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano e senza riconoscimento civile: attestato dell’Ordinario diocesano dal quale risulti l’esistenza dell’ente e il suo rappresentante legale; per le associazioni o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo.
La certificazione indicata al punto b) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.
La scuola dovrà, inoltre, assumere l’impegno formale a contenere eventuali aumenti delle rette per il servizio mensa, trasporto, acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature, entro l’indice di aumento del costo della vita su base annua, reso noto dall’Istat. L’impegno deve essere assunto con dichiarazione sostitutiva per le ditte individuali e con delibera degli organi statutari preposti per società e associazioni.
c) certificazione dell’avvenuto riconoscimento, da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica, di scuola paritaria.
Qualora il contributo richiesto sia superiore a 25.822,85 euro, è necessario trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno la certificazione del fatturato e delle spese, relativi all’anno solare precedente, da parte del revisore dei conti iscritto all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri e periti commerciali.
Inoltre, è necessario trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno la dichiarazione di riapertura della scuola con l’indicazione del numero delle sezioni e degli alunni riferiti alla ripresa dell’attività scolastica.

La documentazione dovrà essere presentata all’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport -Direzione generale della Pubblica istruzione – Servizio Istruzione – Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari.

Modulistica:
– domanda di contributo [file .rtf]
– modello rendicontazione [file .rtf]

Costo:
Marca da bollo da applicare alla domanda di contributo (tranne i soggetti che usufruiscono dell’esenzione)

Descrizione del procedimento:
La Regione sostiene le scuole dell’infanzia non statali nell’offerta di un servizio pubblico indispensabile per le famiglie e prevede l’erogazione di contributi per le spese di gestione (2).

Le scuole interessate devono presentare la richiesta all’Assessorato della Pubblica istruzione. Il contributo, fissato entro la quota massima del 75% della spesa, nel rispetto dei massimali ammissibili per sezione, sarà attribuito proporzionalmente in misura inferiore qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente.

Responsabile del procedimento:
Maria Luisa Sollai 070.6064968 lsollai@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Angela Maria Frau 070.6064942 amfrau@regione.sardegna.it

Normativa di Riferimento:
– Legge regionale n. 31 del 25/06/1984 – Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate.
– Legge n. 62 del 10/03/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
– Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
– Legge regionale n. 6 del 15/03/2012, art. 3 comma 32 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012). 
– Delibera della Giunta regionale n. 38/21 del 18/09/2012 – Criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi per spese di gestione e funzionamento a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013.
– Decreto Assessoriale n. 15/17712 del 4/11/2014 – Contributi a favore delle scuole d’infanzia non statali. Programma scolastico 2014-2015
– Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione n. 18/17371 del 02/11/2015 – Programma degli interventi per l’anno scolastico 2015 -2016
Note:
Le spese di gestione sono quelle relative a:
– personale (insegnante, assistente, ausiliario, di segreteria e di coordinamento);
– funzionamento (espletamento delle attività inerenti alla conduzione della scuola);
– affitto dei locali.