Statuto

Conferenza Episcopale Sarda

Statuto OGLR

Art. 1 É costituito l’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale (O.G.L.R.), promosso dalla CES (Conferenza Episcopale Sarda) con sede a Cagliari, presso la Curia Arcivescovile di Cagliari, in Via Mons. Cogoni 9.

L’OGLR è uno strumento che, con riferimento alla Diocesi di Cagliari, organo ospitante, e agli Enti Locali, vuole favorire il rapporto costruttivo, nella chiara distinzione degli ambiti, tra la comunità ecclesiale e la società civile, in particolare con le sue strutture istituzionali, secondo quanto indicato dai documenti del concilio Vaticano II e precisato nell’art. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense: “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.

Alla luce di questi principi, l’OGLR, in stretto contatto con l’Osservatorio Nazionale si propone i seguenti scopi, con riferimento alle disposizioni normative emanate dallo Stato, dalla Regione e alle disposizioni degli Enti Locali come le Provincie e i Comuni:

 conoscere e far conoscere in ambito ecclesiale la legislazione in fieri o di nuova approvazione, emanate o emendate dallo Stato e dalla Regione Sardegna, nonché le disposizioni degli Enti Locali, sensibilizzando la comunità locale anche sulle tematiche connesse;

 offrire in ambito ecclesiale, direttamente o tramite organismi appositamente incaricati, elementi di giudizio circa la legislazione, soprattutto quella in fieri o di nuova approvazione, e i connessi atti applicativi, restando sempre su un piano tecnico-giuridico;

 suggerire all’autorità competente di intervenire o far intervenire gli organismi interessati (compreso se è il caso, lo stesso Osservatorio) nelle sedi e con le modalità opportune al fine di presentare osservazioni sulla legislazione in fieri, suggerimenti su proposte di legislazione, come pure sulle disposizioni assunte dagli Enti Locali.

Art. 2 Per realizzare gli scopi sopra indicati, l’OGLR si impegna ad instaurare, a nome della CES, rapporti permanenti a livello istituzionale con gli organi regionali, provinciali e comunali competenti.

Sempre nell’ambito dei propri scopi, l’OGLR mantiene costanti rapporti con l’analoga struttura promossa a livello regionale dalla Conferenza Episcopale Sarda (CES) e a livello Nazionale dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Art. 3 L’OGLR, che fa riferimento diretto al Vescovo Presidente della CES, si struttura nel modo seguente:

Funge nella persona di Presidente dell’OGLR il Vescovo Presidente della CES pro tempore o un Vescovo delegato dal medesimo Presidente e membro della CES; il Segretario; gli altri membri della Commissione Giuridica nominati dal Presidente.

Il Presidente nomina direttamente il Segretario. Gli altri membri sono nominati e scelti dal Presidente.

Tutti i predetti membri durano in carica cinque anni.

Art. 4 Il Presidente dell’OGLR ha il compito di curare e organizzare l’attività dell’OGLR, mantenendosi in stretto contatto con la CES e in casi particolari con l’Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI. Sostituisce nei suoi compiti il Segretario in mancanza di tale incarico.

Art. 5 Il Segretario ha compiti di gestione ordinaria dell’attività dell’Osservatorio: cura i rapporti con gli organismi regionali, provinciali e comunali, raccoglie i testi e il materiale utile, cura la redazione delle comunicazioni con gli uffici di curia e con gli enti ecclesiastici, tiene l’archivio, gestisce l’amministrazione economica e ordinaria dell’OGLR.

Art. 6 La Commissione giuridica, che ha come Presidente il Presidente della CES o un suo Vescovo delegato, qualora fosse impedito a parteciparvi, è formata da tre a 9 esperti dei diversi settori interessati dalla legislazione Nazionale e Regionale e dalle circolari applicative in ambito locale. Essa viene convocata dal Presidente o da un suo delegato, tutte le volte in cui è richiesto lo studio approfondito di uno o più progetti di legge o anche, sotto il profilo dell’attuazione, di leggi già promulgate o di disposizioni emanate. Nelle questioni di minore importanza o in caso di urgenza i membri della commissione possono essere sentiti anche singolarmente.

La Commissione viene convocata almeno due volte l’anno per una verifica e una programmazione del lavoro dell’OGLR.

In ragione della materia di volta in volta trattata, il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori della Commissione anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni assemblea è verbalizzata dal Segretario.

Art. 7 Se risultasse utile al fine di costituire un organo a carattere consultivo, potrà essere istituita la Consulta giuridica, che è presieduta nelle stesse modalità della Commissione e ha come segretario il Segretario dell’OGLR: essa ha il compito di favorire i contatti tra l’OGLR, gli uffici di Curia, le Parrocchie e gli organismi rappresentativi delle diverse realtà ecclesiali ed è composta da un esperto in materia giuridica per ogni zona pastorale e per ogni organismo rappresentativo individuato dalla Diocesi di Cagliari. Essa è il luogo dove concordare indicazioni per l’attuazione delle nuove leggi o per raccogliere le istanze, sempre su un piano tecnico – giuridico, dei rappresentanti degli enti, sia in riferimento a proposte di legge in discussione, sia in vista della proposta agli organismi competenti di materie che potrebbero diventare progetti di legge.

La consulta verrà convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per essere informata del lavoro dell’OGLR e presentare indicazioni e proposte.

Art. 8 Le modalità di azione dell’OGLR sono precisate da apposito regolamento, proposto dalla Commissione e approvato dal Presidente della Commissione.

Art. 9 Per il proprio funzionamento l’OGLR ha a disposizione i mezzi della Diocesi di Cagliari dove esso ha la sede e i mezzi economici messi a disposizione dalla CES e dalla CEI.

Art. 10 In quanto organo della CES, l’OGLR non ha una propria personalità giuridica, né un’autonomia patrimoniale, ma si avvale della stessa CES, che è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il Segretario o altro membro della Commissione potranno ricevere opportune deleghe da parte del Presidente. Pertanto il bilancio preventivo e consultivo, interno dell’OGLR relativo alle spese di entrata e uscita, deve essere sempre sottoposto all’approvazione del Presidente della CES.

Art. 11 Nel compimento delle sue funzioni l’OGLR potrà avvalersi tramite specifiche convenzioni approvate dalla CES, della collaborazione di altri soggetti.

Art. 12 Il presente statuto potrà essere modificato da parte della CES anche su suggerimento degli organi dello stesso OGLR.

Cagliari, 1 Ottobre 2014.