Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 4

Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari. 

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4 
Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 6 del 8 febbraio 2010. Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Oggetto
1. La Regione Sardegna sostiene gli interventi finalizzati a favorire il recupero, l’integrazione e la prevenzione del disagio minorile nonché a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento del quadro sociale di riferimento, affinché possano acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa rispetto ai processi di sviluppo.
2. A tal fine la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività similari, in conformità ai principi e per gli scopi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).

Art. 2
Protocolli d’intesa
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa con la Conferenza episcopale sarda, con la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, con l’Unione superiore maggiori d’Italia della Sardegna e con le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa.
2. I protocolli d’intesa:
a) definiscono gli indirizzi e le azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;
b) individuano le forme di collaborazione tra la Regione e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;
c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d’intervento legate ai minori, agli adolescenti e ai giovani;
d) elencano le materie, i modi e i casi in cui i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c).

Art. 3
Finanziamenti
1. La Regione sostiene le attività socio-educative individuate nei protocolli d’intesa di cui all’articolo 2 e svolte dagli oratori o da attività similari di altre confessioni religiose con finanziamenti volti a perseguire i seguenti obiettivi:
a) sostegno alla qualificazione degli operatori che agiscono nell’ambito degli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;
b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile e di disabilità;
c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva;
d) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici.

Art. 4
Modalità e criteri di finanziamento
1. La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, contributi destinati al sostegno della attività socio-educative da questi svolte.
2. Con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentiti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono stabiliti annualmente le priorità tra gli obiettivi di cui all’articolo 3, il termine per la presentazione dei progetti e la ripartizione, anche parziale, del finanziamento, tenuto conto della priorità tra gli obiettivi e di una adeguata e proporzionale distribuzione in tutto il territorio regionale.
3. Il piano degli interventi e dei progetti è esaminato e approvato dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità da esprimersi entro trenta giorni.

Art. 5
Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei finanziamenti presentano annualmente all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale il rendiconto dell’utilizzo delle risorse percepite nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. La rendicontazione costituisce condizione imprescindibile per la concessione di ulteriori finanziamenti.

Art. 6
Linee guida
1. Con deliberazione della giunta regionale, adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, sono adottate linee guida concernenti:
a) i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture in cui si svolge l’attività di cui all’articolo 1, comma 2;
b) le concrete modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 2;
c) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

Art. 7
Ulteriori modalità di valorizzazione
1. La Regione riconosce e valorizza l’attività di altri soggetti che svolgono azioni di rilevanza sociale ed educativa in relazione al mondo giovanile e adolescenziale.

Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali), non si applicano alle attività svolte dagli enti di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui all’articolo 6, le parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività indicate all’articolo 1, comma 2, sono considerati transitoriamente accreditati quali centri di aggregazione sociale di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

Art. 9
Norma finanziaria
1.gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 5.000.000 annui.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL – parte corrente
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

In aumento

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000
UPB S05.03.006
Investimenti nel settore socio-assistenziale
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
3. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 febbraio 2010

Cappellacci