Mons. Baturi è il nuovo Segretario Generale della CEI

Papa Francesco ha nominato S.E. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. “Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre”, commenta il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. “Questa mattina – aggiunge il Cardinale –, durante la sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, abbiamo rinnovato il nostro ringraziamento a S.E. Mons. Stefano Russo per lo stile e lo zelo con cui ha vissuto il suo mandato. Mi piace leggere la nomina odierna come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese. A Mons. Baturi, che dividerà il suo ministero tra Cagliari e Roma, vanno la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il nostro augurio. Lo ringraziamo già sin d’ora per lo spirito di servizio con cui ha accolto questo incarico”.

“Accolgo questa nomina come un’ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la CEI è figura concreta di unità”, dichiara Mons. Baturi: “Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l’attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Esprimo un grazie sincero alla Presidenza della CEI e al Consiglio Episcopale Permanente. La mia gratitudine al Presidente, Cardinale Matteo Zuppi, con cui avrò modo di condividere un servizio di comunione. Con lui desidero ringraziare i Cardinali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia precedente esperienza nella Segreteria Generale, come direttore dell’Ufficio giuridico e sottosegretario. Un pensiero affettuoso ai precedenti Segretari Generali: il Cardinale Betori e i Vescovi Crociata, Galantino e Russo. Consapevole dell’impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia.”

Note biografiche

Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi è nato il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso (Catania) dal 1997 al 2010 ed Economo Diocesano (1999-2008). È stato, inoltre, Vicario Episcopale per gli Affari Economici. È Cappellano di Sua Santità dal 2006 e Canonico Maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019 è stato Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici e Segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2015 al 2019 è stato Sotto-Segretario della CEI. Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è stato finora Vice-presidente della Conferenza Episcopale Sarda e Vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

 

Fonte Cei

Il Card. Matteo Maria Zuppi è il Presidente della CEI

Papa Francesco ha nominato il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai Vescovi è stato il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del Santo Padre. Nella mattinata di martedì 24 maggio, i Vescovi riuniti per la loro 76ª Assemblea Generale hanno proceduto all’elezione della terna per la nomina del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, § 1).

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi nasce a Roma l’11 ottobre 1955, quinto di sei figli.
Nel 1973, studente al liceo Virgilio, conosce Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio, iniziando a frequentare la Comunità e collaborando alle attività al servizio degli ultimi da essa promosse: dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli romane, alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti; da quelle ecumeniche per l’unità tra i cristiani a quelle per il dialogo interreligioso, concretizzatesi negli Incontri di Assisi.
A ventidue anni, dopo la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, con una tesi in Storia del cristianesimo, entra nel seminario della diocesi suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove consegue il baccellierato in Teologia.

Ordinato presbitero per il clero di Palestrina il 9 maggio 1981 dal Vescovo Renato Spallanzani, subito dopo viene nominato vicario del parroco della Basilica romana di Santa Maria in Trastevere, Monsignor Vincenzo Paglia, succedendogli nel 2000 per dieci anni. Incardinato a Roma il 15 novembre 1988, dal 1983 al 2012 è anche rettore della chiesa di Santa Croce alla Lungara e membro del consiglio presbiterale diocesano dal 1995 al 2012. Nel secondo quinquennio come parroco a Trastevere, dal 2005 al 2010, è prefetto della terza prefettura di Roma e dal 2000 al 2012 assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio, per conto della quale è stato mediatore in Mozambico nel processo che porta alla pace dopo oltre diciassette anni di sanguinosa guerra civile.

Nel 2010 viene chiamato a guidare la parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, nella periferia orientale della città; e nel 2011 è prefetto della diciassettesima prefettura di Roma. Poco dopo, il 31 gennaio 2012 Benedetto XVI lo nomina Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma (per il Settore Centro). Riceve l’ordinazione episcopale il successivo 14 aprile per le mani dell’allora Cardinale Vicario Agostino Vallini e sceglie come motto Gaudium Domini fortitudo vestra.

Il 27 ottobre 2015 Papa Francesco lo nomina alla sede metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019 lo crea Cardinale con il Titolo di Sant’Egidio. È Membro del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dell’Ufficio dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

 

Fonte CEI

 

Riduzione a metà dell’aliquota IRES ex articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

L’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente 24 per cento), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale. La disposizione è stata oggetto di recenti interventi da parte del legislatore. In particolare, l’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ne prevede l’abrogazione con effetto, ai sensi del successivo comma 521 , «a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis», il quale a sua volta stabilisce che «Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». Ad oggi, dunque, la predetta norma agevolativa risulta ancora in vigore. Con la presente circolare, premessa una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento, si forniscono chiarimenti sulla portata e sull’ambito applicativo del predetto articolo 6, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di soggetti richiamati dalla norma in relazione alle quali sono emerse le principali criticità interpretative, anche oggetto di contenzioso:

(Leggi il documento)

 

Matrimonio e famiglia sono il futuro della Chiesa e della società

Cari Prelati Uditori,

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Decano, che ringrazio per le sue parole. Insieme con voi saluto gli officiali, gli avvocati e tutti i collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Vi auguro ogni bene per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

Oggi vorrei riflettere con voi su un aspetto qualificante del vostro servizio giudiziale, cioè sulla centralità della coscienza, che è nello stesso tempo quella di ciascuno di voi e quella delle persone dei cui casi vi occupate. Infatti, la vostra attività si esprime anche come ministero della pace delle coscienze e richiede di essere esercitata in tutta coscienza, come bene esprime la formula con la quale le vostre Sentenze vengono emanate ad consulendum conscientiae o ut consulatur conscientiae.

In ordine alla dichiarazione di nullità o validità del vincolo matrimoniale, voi vi ponete, in certo senso, come esperti della coscienza dei fedeli cristiani. In questo ruolo, siete chiamati ad invocare incessantemente l’assistenza divina per espletare con umiltà e misura il grave compito affidatovi dalla Chiesa, manifestando così la connessione tra la certezza morale, che il giudice deve raggiungere ex actis et probatis, e l’ambito della sua coscienza, noto unicamente allo Spirito Santo e da Lui assistito. Grazie alla luce dello Spirito vi è dato, infatti, di entrare nell’ambito sacro della coscienza dei fedeli. È significativo che l’antica preghiera dell’Adsumus, che veniva proclamata all’inizio di ogni sessione del Concilio Vaticano II, si reciti con tanta frequenza nel vostro Tribunale.

L’ambito della coscienza è stato molto caro ai Padri degli ultimi due Sinodi dei Vescovi, ed è risuonato in modo significativo nell’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitiaCiò è derivato dalla consapevolezza che il Successore di Pietro e i Padri sinodali hanno maturato circa l’impellente necessità di ascolto, da parte dei Pastori della Chiesa, delle istanze e delle attese di quei fedeli i quali hanno reso la propria coscienza muta e assente per lunghi anni e, in seguito, sono stati aiutati da Dio e dalla vita a ritrovare un po’ di luce, rivolgendosi alla Chiesa per avere la pace della loro coscienza.

La coscienza assume un ruolo decisivo nelle scelte impegnative che i fidanzati devono affrontare per accogliere e costruire l’unione coniugale e quindi la famiglia secondo il disegno di Dio. La Chiesa, madre tenerissima, ut consulatur conscientiae dei fedeli bisognosi di verità, ha ravvisato la necessità di invitare quanti operano nella pastorale matrimoniale e famigliare ad una rinnovata consapevolezza nell’aiutare i fidanzati a costruire e custodire l’intimo santuario della loro coscienza cristiana. In proposito, mi piace rimarcare che nei due Documenti in forma di motu proprio, emanati per la riforma del processo matrimoniale, ho esortato a istituire l’indagine pastorale diocesana così da rendere non solo il processo più sollecito, ma anche più giusto, nella dovuta conoscenza di cause e motivi che sono all’origine del fallimento matrimoniale. D’altra parte, nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, sono stati indicati percorsi pastorali per aiutare i fidanzati ad entrare senza paure nel discernimento e nella scelta conseguente del futuro stato di vita coniugale e familiare, descrivendo nei primi cinque capitoli la straordinaria ricchezza del patto coniugale disegnato da Dio nelle Scritture e vissuto dalla Chiesa nel corso della storia.

È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere, con coscienza sicura e serena, che l’unione coniugale aperta al dono dei figli è letizia grande per Dio, per la Chiesa, per l’umanità. Il cammino sinodale di riflessione sul matrimonio e la famiglia, e la successiva Esortazione apostolica Amoris laetitia, hanno avuto un percorso e uno scopo obbligati: come salvare i giovani dal frastuono e rumore assordante dell’effimero, che li porta a rinunciare ad assumere impegni stabili e positivi per il bene individuale e collettivo. Un condizionamento che mette a tacere la voce della loro libertà, di quell’intima cella – la coscienza appunto – che Dio solo illumina e apre alla vita, se gli si permette di entrare.

Quanto è preziosa e urgente l’azione pastorale di tutta la Chiesa per il recupero, la salvaguardia, la custodia di una coscienza cristiana, illuminata dai valori evangelici! Sarà un’impresa lunga e non facile, che richiede a vescovi e presbiteri di operare indefessamente per illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana della nostra gente. La voce sinodale dei Padri Vescovi e la successiva Esortazione apostolica Amoris laetitia hanno così assicurato un punto primordiale: il necessario rapporto tra la regula fidei, cioè la fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull’Eucaristia, e l’urgente attenzione della Chiesa stessa ai processi psicologici e religiosi di tutte le persone chiamate alla scelta matrimoniale e familiare. Accogliendo gli auspici dei Padri sinodali, ho già avuto modo di raccomandare l’impegno di un catecumenato matrimoniale, inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio.

Come ho ribadito altre volte, il catecumenato è per sé unico, in quanto battesimale, cioè radicato nel battesimo, e al tempo stesso nella vita necessita del carattere permanente, essendo permanente la grazia del sacramento matrimoniale, che proprio perché graziaè frutto del mistero, la cui ricchezza non può che essere custodita e assistita nella coscienza dei coniugi come singoli e come coppia. Si tratta in realtà di figure peculiari di quell’incessante cura animarum che è la ragion d’essere della Chiesa, e di noi Pastori in primo luogo.

Tuttavia, la cura delle coscienze non può essere impegno esclusivo dei Pastori, ma, con responsabilità e modalità diverse, è missione di tutti, ministri e fedeli battezzati. Il Beato Paolo VI esortava alla «fedeltà assoluta per salvaguardare la “regula fidei”» (Insegnamenti XV [1977], 663), che illumina la coscienza e non può essere offuscata e scardinata. Per fare ciò – dice ancora Paolo VI – «occorre evitare gli estremismi opposti, sia da parte di chi si appella alla tradizione per giustificare la propria disobbedienza al supremo Magistero e al Concilio ecumenico, sia da parte di quanti si sradicano dall’humus ecclesiale corrompendo la genuina dottrina della Chiesa; entrambi gli atteggiamenti sono segno di indebito e forse inconscio soggettivismo, quando non sia purtroppo di ostinazione, di caparbietà, di squilibrio; posizioni queste che feriscono al cuore la Chiesa, Madre e Maestra» (Insegnamenti XIV[1976], 500).

La fede è luce che illumina non solo il presente ma anche il futuro: matrimonio e famiglia sono il futuro della Chiesa e della società. È necessario pertanto favorire uno stato di catecumenato permanente, affinché la coscienza dei battezzati sia aperta alla luce dello Spirito. L’intenzione sacramentale non è mai frutto di un automatismo, ma sempre di una coscienza illuminata dalla fede, come il risultato di una combinazione tra umano e divino. In questo senso, l’unione sponsale può dirsi vera solo se l’intenzione umana degli sposi è orientata a ciò che vogliono Cristo e la ChiesaPer rendere sempre più consapevoli di ciò i futuri sposi, occorre l’apporto, oltre che dei vescovi e dei sacerdoti, anche di altre persone impegnate nella pastorale, religiosi e fedeli laici corresponsabili nella missione della Chiesa.

Cari giudici della Rota Romana, la stretta connessione tra l’ambito della coscienza e quello dei processi matrimoniali di cui quotidianamente vi occupate, chiede di evitare che l’esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana. Ecco perché, nella procedura del processus brevior, ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano, ma anche che egli stesso, giudice nativo nella Chiesa affidatagli, giudichi in prima istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr Esort. ap. Amoris laetitia, 242) e con l’opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze.

Rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

 

Papa Francesco : Udienza al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario – 29 Gennaio 2018

 

Cei. Dal 22 al 24 gennaio si riunisce il Consiglio permanente

I vescovi si confronteranno sul tema principale dell’Assemblea Generale di maggio e su una proposta per l’Assemblea Straordinaria a novembre.

Con la prolusione del cardinale Gualtiero Bassetti si apre lunedì 22 gennaio, alle 17 (diretta su Tv2000 e chiesacattolica.it), la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente. I lavori si svolgeranno a Roma fino a mercoledì 24, presso la sede della Cei (Circonvallazione Aurelia, 50).

I vescovi si confronteranno, innanzitutto, sul tema principale dell’Assemblea Generale di maggio e su una proposta per l’Assemblea Straordinaria a novembre. All’ordine del giorno anche una proposta sul contributo delle Chiese alla pace nel Mediterraneo; il confronto sulla posizione delle strutture sanitarie cattoliche in seguito alla legge sulle Dat e sull’idoneità diocesana in vista del concorso per gli insegnanti di Religione Cattolica; una valutazione sugli esiti della Settimana Sociale di Cagliari, dedicata al lavoro, e sulle modalità con cui darvi continuità.

Saranno messi a tema, infine, il percorso per l’approvazione della terza edizione del Messale Romano e l’introduzione nella liturgia della nuova versione del Padre Nostro.

(fonte Avvenire)

Incontro informativo sulla Legge del Testamento Biologico (DAT)

Incontro informativo sulla Legge del Testamento Biologico (DAT)
rivolto agli operatori della Curia Diocesana di Cagliari

Martedì 9 gennaio presso la sala Benedetto XVI alle ore 11, si è tenuto un primo incontro rivolto agli operatori degli uffici pastorali della curia diocesana, sul tema della Legge recentemente approvata dal Senato sul testamento biologico dal titolo: “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. Ha partecipato all’incontro l’Arcivescovo di Cagliari e Presidente della CES, S. E. Mons. Arrigo Miglio, il quale ha rivolto un saluto ai partecipanti e ha lodato l’iniziativa finalizzata a conoscere la Legge nel confronto con quanto la dottrina della Chiesa ha sempre ribadito nella continuità del Magistero ecclesiale. L’incontro ha visto come relatori alcuni esperti nelle scienze giuridiche e mediche ed è stato moderato dal Prof. don Paolo Sanna Docente di Bioetica alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Hanno partecipato come relatori esperti l’avv. Oscar Manca, il Prof. dr. Giuseppe Castello, medico e docente della Pontificia Facoltà Teologica, e il dr. Luigi Cadeddu, medico presso il 118 della ASL. Dopo le tre relazioni con le quali è stata presentata la Legge sotto molteplici angolature, i partecipanti hanno rivolto ai relatori le proprie domande evidenziando alcune perplessità sulla conformità della Legge al dettato costituzionale, sul diritto alla tutela della vita e della salute del pazienze, sull’obiezione di coscienza e sul protocollo di emergenza, temi che appaiono affrontati in modo non esaustivo e quantomeno controverso dalla legge in questione. L’incontro si è concluso con l’auspicio di iniziare una serie di incontri tematici sul fine-vita rivolti ad un uditorio più ampio, coinvolgendo esperti giuristi e medici, per permettere a tutti la giusta informazione nel pieno rispetto della salvaguardia della libertà di pensiero per tutti i cittadini, ma soprattutto nel pieno rispetto del valore intangibile della vita umana e della sua dignità.

Ruolo giuridico del Testimone nel Battesimo

Il Codex Iuris Canonici presenta ai cann. 849-878 l’istituto del patrinato. In essi è specificato il ruolo ecclesiale del padrino e della madrina di Battesimo\Cresima, i requisiti e il fine di questo compito così importante.

Il decreto conciliare Christifideles laici al n. 23 ricorda: “Nell’apostolato personale ci sono grandi ricchezze che chiedono di essere scoperte per un’intensificazione del dinamismo missionario di ciascun fedele laico. Con tale forma di apostolato, l’irradiazione del Vangelo può farsi quanto mai capillare, giungendo a tanti luoghi e ambienti quanti sono quelli legati alla vita quotidiana e concreta dei laici. Si tratta, inoltre, di un’irradiazione costante, essendo legata alla continua coerenza della vita personale con la fede; come pure di un’irradiazione particolarmente incisiva, perché, nella piena condivisione delle condizioni di vita, del lavoro, delle difficoltà e speranze dei fratelli, i fedeli laici possono giungere al cuore dei loro vicini o amici o colleghi, aprendolo all’orizzonte totale, al senso pieno dell’esistenza: la comunione con Dio e tra gli uomini”[1]. Anche la figura del padrino deve essere considerata come un modo concreto di svolgere una missione nella Chiesa. Il munus del padrino è inserito nella funzione ecclesiale di testimoniare  con la propria vita e le proprie scelte l’adesione alla fede e al Vangelo.

Nel recente documento della CEI Incontriamo Gesù si legge: “Se i genitori vanno riconosciuti come primi educatori della fede dei loro figli, i padrini e madrine hanno la responsabilità di collaborare con loro per accompagnare i bambini e i giovani loro affidati.  Grande cura andrà, quindi, riservata a quanti, all’interno dell’ambiente familiare o comunitario,  possono essere scelti per rivestire tale ruolo: lungi dallo svilirli a livello pratico, si tratta di  prepararne la scelta, la qualificazione e la valorizzazione. A questo scopo, a seconda delle risorse  della comunità, possono essere pensati percorsi essenziali di preparazione insieme ai genitori,  affinché i candidati a essere padrini riflettano sull’assunzione di responsabilità connessa con questo  ruolo e sulla loro testimonianza di fede”[2].

Nel contesto di questa cura e premura da parte dei Pastori della Chiesa nei confronti del ministero dei padrini, occorre specificare anche per l’ambito canonico alcune sottolineature che emergono dalla prassi ecclesiale e dall’applicazione delle norme attualmente in vigore.

Il can. 872 ha un contenuto fortemente pastorale ove si afferma che il padrino ha innanzitutto il compito di curare la maturità della fede, di aiutare e favorire nel battezzato la vita evangelica e la fede nella Chiesa che ha professato in seno alla comunità cristiana. Il Codice al can. 872 esplicita quantum fieri potest: è una norma dunque non tassativa, il che non vuol dire che sia per ciò stesso facoltativa. “Per quanto sia possibile”, indica il valore chiaro e certo della figura del padrino nella Chiesa. È un ruolo che presuppone delle qualità fondamentali: un fede matura, una età qualificata e certificata come espressione di un cammino personale già in atto, la decisione di portare avanti un compito educativo per tutta la vita. Il padrino si impegna ad essere garante dell’accompagnamento personale e della cura personalis che la Chiesa è chiamata ad offrire a ciascun battezzato. Il Signore mediante il Battesimo ci chiama per nome e ci offre, non solo una nuova dignità come figli nel Figlio, ma si impegna con noi personalmente, non ci lascia soli, ci offre un aiuto personale che arriva a noi mediante la comunità cristiana di cui il padrino o la madrina è segno e strumento. Segno come espressione della fede della Chiesa che lui per primo è chiamato a vivere, strumento in cui si attua concretamente quell’accompagnamento amoroso e paterno che esprime l’Amore del Padre per i suoi figli.

Pertanto la Chiesa stabilisce i requisiti canonici per essere ammessi dal parroco proprio in cui si ha il domicilio canonico, al fine di ricevere il nihil obstat per il ruolo di padrino.

Il can. 873 afferma che può essere ammesso solo un padrino o una madrina, oppure padrino e madrina insieme. Si esclude la possibilità di due padrini o due madrine.

 

Il can. 874 elenca i requisiti:

 

Can. 874 – §1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

  • 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

 

Tra i requisiti fondamentali vengono elencati:

-L’attitudine e l’intenzione di svolgere tale incarico;

-L’età di 16 anni, tale requisito è soggetto di dispensa da parte del Vescovo o del parroco tenuto conto della giusta causa (es. l’approssimarsi del compimento dei 16 anni, la raggiunta maturità della fede a discrezione del parroco; etc..);

– Abbia ricevuto i sacramenti del Battesimo, dell’Eucarestia e della Cresima;

-Conduca una vita evangelica: si escude di conseguenza la permanenza in una scelta di vita contraria alla morale: (es.: i conviventi; coloro che sono sposati solo civilmente;  un separato o divorziato che convive con altra persona). Per contro può essere ammessa una persona sposata in Chiesa ma separata o che abbia subito il divorzio). Inoltre il parroco ha il compito di attestare la reale conduzione di una vita evangelica mediante la conoscenza diretta, domande ai candidati e se lo ritiene opportuno integrare la preparazione con una formazione prossima e immediata da impartire mediante un cammino di fede).

 

 

La Conferenza Episcopale Sarda ha elaborato un documento[3] rivolto alle comunità cristiane della Sardegna per offrire delle linee di orientamento generale sul ruolo dei padrini e delle madrine, presentando la figura del testimone al Sacramento del Battesimo e Cresima per quei casi di mancanza dei requisiti per svolgere la funzione di padrino.

Il §2 introduce la figura del padrino come testimone al battesimo: è il caso di un battesimo conferito ad una persona non cattolica. In tal caso il Battesimo si può conferire solo con la presenza di un padrino cattolico che funga da testimone.

Tale compito si inserisce nel ruolo del padrino in quanto esso non ha solo una funzione pedagogica ma ha anche quello di attestare l’avvenuto Battesimo. In quanto testimone del Battesimo ha il ruolo di testimoniare l’avvenuto conferimento del Sacramento. Ecco perché si parla di Testimone\Padrino.

Il documento della CEI Incontriamo Gesù afferma: “Si demanda alle Conferenze episcopali regionali il discernimento in materia e la valutazione dell’opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa”. Perciò per quanto possibile occorre dare una formazione ai Padrini\Testimoni per accompagnare i Battezzati nella scelta di vita cristiana, fatta salva la libertà del Testimone il quale non può essere obbligato a condividere o abbracciare tale scelta di vita.

L’utilità della figura del Testimone è meramente giuridica ovvero risponde alla necessità di attestazione dell’avvenuto conferimento del Battesimo\Cresima. Dal punto di vista pastorale il documento la presenta anche come una possibile soluzione per venire incontro a quelle situazioni di incompatibilità dei requisiti dovuti per il ruolo di padrino.

Nel Codice troviamo il ruolo di Testimone anche nel can. 1108[4] riferito alla forma canonica del Matrimonio religioso. Al fine di ottenere un consenso valido,  Ad validitatem occorre la presenza concomitante di due testimoni, l’assistente come teste qualificato, valido consenso dei nubendi. Nel caso del Battesimo o Cresima il Testimone ha il compito solo di attestare l’avvenuto conferimento, dunque non occorre per la validità del sacramento. Di conseguenza la figura del testimone non è sottoposta a nessuna condizione. L’unico requisito richiesto è che la persona scelta come testimone sia fornito di uso di ragione e che sia capace di testimoniare). Introducendo tale figura viene data la possibilità di far fronte ad alcune situazioni in cui sarebbe impossibilitata la persona a fare da padrino: (la casistica apre un vasto ventaglio, es.: appartenente ad altre confessioni di fede, atea o agnostica, divorziata e risposata, chi è iscritto ad associazione contraria ai fini della Chiesa come la massoneria, etc.). Nel caso dei fedeli ortodossi (cfr. can. 685 §3) è data facoltà di ammettere un padrino di fede non cattolica ma allo stesso tempo insieme ad un altro di fede cattolica.

Per ciò che concerne la registrazione dell’atto di Battesimo nel registro parrocchiale occorre sottolineare che, come nel caso del testimone di un Battesimo previsto dal can. 874 §2, anche in questi casi devono essere annotati il nome e cognome del testimone e le generalità come prevede il can. 877[5]. L’età del testimone di Battesimo\Cresima non viene specificata come nel caso del Matrimonio, dove è richiesta la maggiore età, o nel caso dei padrini dove è richiesta l’età dei 16 anni.

A rigor di logica per l’età del Testimone potrebbe essere applicato come criterio la valutazione del Parroco o del Vescovo Diocesano, come nel caso dei Padrini can. 847 §1 n.2.

Durante  la celebrazione, differentemente dal Padrino\Madrina, al Testimone non deve essere data alcuna attiva partecipazione poiché il loro ruolo è unicamente quello di garanti per l’attestazione dell’avvenuto conferimento del Sacramento. Ogni Vescovo diocesano potrà dare ulteriori disposizioni nel merito del contesto celebrativo.

 

 

 

 

 

 

[1] Concilio ecumenico Vaticano II, Decr. Christifideles laici, 23.

[2] CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 22 maggio 2014, 23.

[3] CES, Orientamenti Generali sul ruolo dei padrini e madrine, 21 ottobre 2016, in http://www.oglrchiesasarda.it/

[4] Can. 1108 § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1-2.

[5] Can. 877 § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis.

Orientamenti generali sul ruolo dei padrini e delle madrine

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Sono stati numerosi gli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza Episcopale Sarda riunita sotto la presidenza di S.E. Mons. Arrigo Miglio presso il Seminario Regionale a Cagliari, nei giorni 17-18 ottobre u.s. “Orientamenti generali sul ruolo dei Padrini e delle Madrine” e l’introduzione dei “testimoni” nei sacramenti del Battesimo e della Cresima. E’ stato uno degli argomenti trattati dalla Conferenza, sfociato poi in un documento a firma di tutti i Vescovi, rivolto ai sacerdoti e alle comunità parrocchiali della Sardegna. E’ un tema molto sentito, e spesso fonte di malumori e malintesi nelle relazioni tra parroci e fedeli. COMUNICATO – DOCUMENTO – 

Lettera della CDF Iuvenescit Ecclesia: Tutela e riconoscimento giuridico dei movimenti ecclesiali

Papa Francesco ha ordinato la pubblicazione del nuovo documento della Congregazione per la Dottrina delle Fede dal titolo Iuvenescit Ecclesia, rivolto ai Vescovi della Chiesa Cattolica. Il contenuto della lettera è incentrato sulla relazione tra i doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa. Con questo documento il Santo Padre “intende richiamare, alla luce della relazione tra doni gerarchici e carismatici, quegli elementi teologici ed ecclesiologici la cui comprensione può favorire una feconda ed ordinata partecipazione delle nuove aggregazioni alla comunione ed alla missione della Chiesa”. A ridosso del Cancilio Ecumenico Vaticano II, sono nate, come dono dello Spirito alla Chiesa, le nuove forme di comunità cristiane, le aggregazioni e i movimenti ecclesiali. Col presente documento il Santo Padre ribadisce alcuni criteri fondamentali da tenere presenti circa la salvaguardia di queste forme, la tutela e il riconoscimento del carisma originario e l’incremento del bene comune di tutta la Chiesa mediante l’edificazione del Corpo mistico di Cristo. I movimenti ecclesiali aprono una strada concreta di proposta per i giovani che vivono la diaspora del periodo post-cresima. Questi cammini di fede possono diventare così una grande possibilità per favorire l’incontro con Cristo, se in essi vengono favoriti percorsi e proposte educative significative. In tal senso il documento richiama l’importanza che in ogni Parrocchia venga dato spazio ai gruppi e alle aggregazioni giovanili che hanno proposte e cammini approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nel documento sono riproposti alcuni principi e criteri ecclesiologici fondamentali come la natura carismatica dei diversi carismi. Tra i criteri viene sottolineato il primato della vocazione alla santità, l’impegno per la diffusione del vangelo, la confessione della fede cattolica, la testimonianza di una comunione con tutta la Chiesa, la stima e la complementarietà con le altre aggregazioni carismatiche, la presenza di frutti spirituali e la dimensione sociale dell’evangelizzazione. Il carisma è un dono la cui rilevanza è estesa a tutta la Chiesa di Cristo. Non sono da inendersi come doni fini a se stessi, ma per l’incremento del Popolo dei battezzati. Pertanto occorre che vi sia un riconoscimento ufficiale e giuridico da parte della Chiesa universale circa l’autenticità di ogni carisma. Tale dono è dato ad un fondatore e continua a vivere in coloro che sono i testimoni viventi e nei testi scritti dei fondatori. In secondo luogo occorre che i carismi riconosciuti come strade valide per la Chiesa siano anche tutelati. Di qui la necessità che ogni carisma sia formalmente approvato mediante gli statuti e le costituzioni di ogni signola realtà carismatica. Il rapporto carisma-istituzione deve sempre essere espressamente mantenuto a fondamento di questo riconoscimento e a tutela dello stesso carisma. “Qui emerge il decisivo compito di discernimento che è di pertinenza dell’autorità ecclesiastica”. Perché sia riconosciuto tale ogni carisma deve facilitare a vivere non una parte del Vangelo ma tutto il messaggio rivelato in Cristo mediante la sua Incarnazione, Passione e Resurrezione. Il carisma diviene come un facilitatore nel cammino di sequela Christi. I carismi gerarchici hanno il compito di assumere questa responsabilità di tutela e garanzia rispetto ai doni carismatici. Del resto è pure necessario che le comunità carismatiche riconoscano la comunione con i propri Pastori. I doni gerarchici trovano la loro origine nel sacramento dell’ordine sacro, il quale viene trasmesso mediante la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani. Il documento insiste sulla dimensione del dono carismatico dato al fondatore rispetto alla partecipazione e alla successiva eredità spirituale che può essere vissuta da chi decide liberamente di far parte della comunità. “Le forme concrete e storiche di tale condivisione possono essere in sé differenziate; motivo per cui da un carisma originario, fondazionale, si possono dare, come mostra la storia della spiritualità, diverse fondazioni”. Viene ribadita l’utilità alla partecipazione a questi carismi anche per i ministri ordinati e per i religiosi consacrati come aiuto ad approfondire la propria fede in pieno ossequio alla volontà dei Superiori. Anche per i seminaristi in formazione è ribadito quanto già affermato in Pastores dabo vobis, ovvero che coloro che provengono da cammini di fede differenti rispetto alle parrocchie non devono sentirsi stradicati dalle loro realtà di origine ma devono inserirsi nel piano formativo del seminario apportando i frutti spirituali con la propria spiritualità.

Pertanto il documento ha lo scopo di chiarire e determinare la giusta collocazione da dare ai cammini di fede e alle nuove aggregazioni. Il Codice di diritto canonico non ha codificato la realtà di queste nuove comunità, ma lascia aperte diverse soluzioni possibili. Generalmente viene utilizzata la forma dell’associazione privata o pubblica di fedeli. Il documento dichiara che a partire dai rapporti tra carismi e doni gerarchici dovranno essere d’ora in poi tenuti in considerazioni due criteri fondamentali: il primo, il rispetto delle peculiarità carismatica di cui essa è portatrice; il secondo, il rispetto del regimen ecclesiale fondamentale, favorendo l’inserimento del carisma nel contesto della Chiesa universale e locale.

Don Riccardo Pinna

Docente Diritto Canonico all’ISSR